L'informatica forenseÈ la scienza che studia l'individuazione, l'estrazione, la protezione, la documentazione e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato in un processo giuridico.
|
La Consulenza Tecnica Ufficiale (CTU) o di Parte (CTP)
La giustizia italiana, sia essa esercitata presso i Tribunali Civili, i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), o le Procure della Repubblica, prevede il Perito Tecnico come esperto di supporto al giudice (CTU) o alle parti in causa (CTP) per dirimere procedimenti legali civili o penali in cui la corte, eventualmente dietro istanza di una parte, rileva l'esistenza di aspetti molto specifici. Nelle sezioni civili già migrate al Processo Civile Telematico, le procedure non cambiano, solo gli strumenti. Le Procedure
Viene nominato un collegio tecnico parallelo a quello forense in cui al CTU viene dato mandato di approfondire alcuni aspetti, esplicitati in uno specifico quesito formulato dal Giudice, e dei periti tecnici nominati dalle parti (i CTP), che sottolineano in contraddittorio o con memorie tecniche scritte inerenti sempre il quesito del Giudice, gli aspetti più rilevanti, a loro parere, per dare maggiore peso alle argomentazioni della propria parte.
Le Competenze
In questo settore è fondamentale, oltre alla competenza tecnica, avere un'esperienza sul campo, negli aspetti legali, la conoscenza delle tempistiche tecniche e procedurali e una riconosciuta esperienza e autorevolezza, completate dalla possibilità di avvalersi di uno staff allargato di specialisti specifici che, di volta in volta, supportano il consulente nelle proprie analisi. Il tutto a beneficio del committente. Diritto InternazionaleLa globalizzazione, con le sue possibilità di fornitura/acquisizione di beni e servizi via Web sul territorio anche da parte di aziende con sede al di fuori del territorio nazionale, rende necessaria questo tipo di consulenza anche ad operatori stranieri quando sia necessario difendersi nei tribunali nazionali da procedimenti aperti nei loro confronti da concorrenti italiani o viceversa, visto che i trattati internazionali vigenti dispongono che la giurisdizione, almeno per i soggetti ubicati in Europa, sia nel Paese in cui viene rilevata l'infrazione o il danneggiamento, come stabilito dalla Convenzione di Lugano tra Unione Europea, Norvegia, Danimarca, Islanda e Svizzera e dal regolamento CE 44/2001 |
---|